Plastica monouso, obbligo di riciclato nelle bottiglie in Pet (secondo Direttiva SUP)

L’attuazione italiana della Direttiva SUP 

Dal 2025 le bottiglie in Pet devono contenere almeno il 25% di plastica riciclata; questo obbligo deriva dal Dlgs 196/2021, il decreto che ha recepito in Italia la Direttiva SUP.

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (entrato in vigore il 14 gennaio 2022) ha recepito in Italia la Direttiva Ue 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (la cd. Direttiva Sup, o “Single use plastic”).

La finalità del decreto è quella di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana.  Oltre ad incentivare misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Il contenuto minimo di riciclato nelle bottiglie in Pet

Fra le disposizioni più rilevanti e attuali, l’articolo 6 prevede che le bottiglie per le bevande (con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici) ed in plastica monouso:

  1. a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in Pet”), debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in Pet immesse sul mercato nazionale;
  2. a partire dal 2030, debbano contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

I consorzi e ai sistemi autonomi di filiera assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.

L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle su indicate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

La responsabilità estesa del produttore

L’articolo 8 disciplina poi la responsabilità estesa del produttore. Entro il 31 dicembre 2024 i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ex  Parte IV, Titolo II Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale, Gestione degli Imballaggi), ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, Dlgs 152/2006.

I rifiuti sottoposti a disciplina Epr dal 31 dicembre 2024 sono:

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonchè imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/Ce;

6) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

7) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

I produttori che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all’articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi Codice ambientale.

La definizione di plastica

Fra le definizioni che è utile rammentare vi è quella di plastica, con cui si intende “il materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti”.

Non sono considerati articoli in plastica quelli costituiti da polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, così come gli articoli in plastica quelli costituiti principalmente da un materiale diverso dalla plastica e che nella loro composizione prevedono materiali quali vernici, inchiostri, adesivi.
Non sono  poi considerati articoli in plastica quelli costituiti da altri materiali e aventi rivestimenti in plastica con un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto.

La norma si applica quindi ai prodotti in plastica monouso, ricalcando -senza discostarsi- quanto previsto dalla Direttiva madre 2019/904, oltre che ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Prodotti per cui è prevista la riduzione del consumo

Il decreto prevede, al suo articolo 4, i prodotti per cui è disposta la riduzione del consumo, e questi sono:

1) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Prodotti per cui è vietata l’immissione sul mercato

Il decreto prevede altresì all’articolo 5 i prodotti per cui è vietata l’immissione sul mercato e questi sono:

1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/Cee del Consiglio o della direttiva 93/42/Cee del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/Cee o della direttiva 93/42/Cee;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  1. sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  3. sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Non rientra nel divieto suddetto l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato Uni En 13432 o Uni En 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 % e superiori almeno al 60% (dal 1/1/2024), nei seguenti casi:

  1. ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti;
  2. qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  3. laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

La Direttiva Sup e il Regolamento Imballaggi

Di interesse ancora la Comunicazione della Commissione Ue (2021/C 216) che propone gli orientamenti dell’Ue riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (Ue) 2019/904.

IIl punto focale riguarda i prodotti di plastica monouso disciplinati dalla direttiva sui prodotti di plastica monouso e che sono anche considerati imballaggi ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva 1994/62/Ue) e che devono essere conformi ai requisiti di entrambe le direttive. Si ricorda che la Direttiva 1994/62/Ue è abrogata dall’11 febbraio 2025 dal Regolamento 2025/40/Ue.

Il considerando 10 della direttiva sui prodotti di plastica monouso precisa che, in caso di conflitto tra le due norme, prevale la direttiva sui prodotti di plastica monouso.

I contenitori di plastica monouso per alimenti e le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi) che sono imballaggi possono essere soggetti a restrizioni di mercato per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. La direttiva sui prodotti di plastica monouso integra la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, i requisiti di progettazione dei prodotti, la marcatura e le norme sulla responsabilità estesa del produttore.

I prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi sono invece soggetti unicamente ai requisiti della direttiva sui prodotti di plastica monouso, anche se possono avere funzionalità o proprietà simili agli imballaggi.

La tabella proposta dalla Commissione Ue sintetizza quali siano i prodotti in plastica monouso che sono da considerarsi anche imballaggi.

Prodotti di plastica monouso considerati imballaggi
Prodotti di plastica monouso non considerati imballaggi
Contenitori per alimenti pieni; contenitori per b-evande, bottiglie per bevande e tazze per bevande, pacchetti e involucri, sacchetti di plastica in mate¬riale leggero e piatti
Posate, cannucce e agitatori che non svolgono generalmente la funzione di imballaggio
Contenitori per alimenti, contenitori per bevande, bottiglie per bevande, tazze per bevande, pacchetti e involucri e piatti immessi sul mercato vuoti ma destinati ad essere riempiti nel punto vendita
Recipienti, compresi i contenitori per alimenti, i contenitori per bevande e le bottiglie per bevande (compresi i relativi tappi e coperchi) (1), le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi), immessi sul mercato vuoti e non destinati ad essere riempiti nel punto vendita
Tappi, coperchi, cannucce, agitatori e altri tipi di componenti dell’imballaggio ed elementi accessori, qualora siano parte integrante dell’imballaggio
Prodotti non considerati imballaggi:
— Bastoncini cotonati
— Palloncini
— Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi
— Salviette umidificate
— Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco