Con il Dlgs. 13 aprile 2017, n. 56 arrivano le modifiche al Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016, ora così rubricato), che saranno in vigore dal 20 maggio 2017.
Rafforzamento per il Green public procurement, ed in particolare per il nuovo articolo 34, che ora prevede:
» abbattimento delle percentuali di applicazione dei CAM e applicazione per tutti i settori al 100% dell’importo a base di gara [1];
» è introdotta una precisazione (articolo 34, c. 2): “Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizioni e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare“;
» precisazione dell’obbligo di applicazione dei CAM agli affidamenti di qualunque importo (relativamente alle 11 categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP, adottato con decreto interministeriale 11 aprile 2008 e aggiornato dal Dm 10 aprile 2013).
Ecco il testo del nuovo art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)
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Le modifiche possono comportare un significativo allargamento dell’applicazione (già obbligatoria) e la diffusione degli “Appalti verdi”: applicazione al 100% dei CAM, per l’intero valore della gara, per qualsiasi settore (con la precisazione vista nel caso di interventi di ristrutturazione), e qualsiasi sia l’importo posto a base di gara.
⇒ Dlgs. 13 aprile 2017, n. 56 (Gu. 5 maggio 2017, n. 103, S. O. n. 22)
⇒ I nuovi criteri ambientali per gli appalti in edilizia, arredo, tessile
[1] Ricordiamo che prima le quote di applicazione erano così articolate
– per edilizia e servizi energetici, applicazione al 100%;
– per ristorazione collettiva, anche al di sotto del 50%;
– per i restanti Cam, applicazione secondo le soglie progressive dettate dal Dm 24 maggio 2016;
– per successivi e futuri Cam, applicazione al 50%.