Riforma del Codice Appalti in Gazzetta ufficiale

Con il Dlgs. 13 aprile 2017, n. 56 arrivano le modifiche al Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50/2016, ora così rubricato), che saranno in vigore dal 20 maggio 2017.
Rafforzamento per il Green public procurement, ed in particolare per il nuovo articolo 34, che ora prevede:
» abbattimento delle percentuali di applicazione dei CAM e applicazione per tutti i settori al 100% dell’importo a base di gara [1];
» è introdotta una precisazione (articolo 34, c. 2): “Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizioni e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare“;
» precisazione dell’obbligo di applicazione dei CAM agli affidamenti di qualunque importo (relativamente alle 11 categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP, adottato con decreto interministeriale 11 aprile 2008 e aggiornato dal Dm 10 aprile 2013).

Ecco il testo del nuovo art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

  1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all’articolo 144.
  2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.

Le modifiche possono comportare un significativo allargamento dell’applicazione (già obbligatoria) e la diffusione degli “Appalti verdi”: applicazione al 100% dei CAM, per l’intero valore della gara, per qualsiasi settore (con la precisazione vista nel caso di interventi di ristrutturazione), e qualsiasi sia l’importo posto a base di gara.
 


Dlgs. 13 aprile 2017, n. 56 (Gu. 5 maggio 2017, n. 103, S. O. n. 22)
I nuovi criteri ambientali per gli appalti in edilizia, arredo, tessile


[1] Ricordiamo che prima le quote di applicazione erano così articolate
– per edilizia e servizi energetici, applicazione al 100%;
– per ristorazione collettiva, anche al di sotto del 50%;
– per i restanti Cam, applicazione secondo le soglie progressive dettate dal Dm 24 maggio 2016;
– per successivi e futuri Cam, applicazione al 50%.