Plastica monouso, la “Direttiva SUP” e le Linee guida europee

Cosa è la Direttiva SUP 

La Direttiva Ue 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (la cd. Direttiva Sup, o “Single use plastic”) è stata recepita dall’Italia con il Dlgs.  196/2021 (la legge 22 aprile 2021, n. 53 delegava il Governo a recepire la Direttiva Ue sulla plastica monouso entro il 3 luglio 2021).

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 è entrato in vigore il 14 gennaio 2022.

La finalità del decreto è quella di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana.  Oltre ad incentivare misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.

Per plastica si intende “il materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; sono esclusi dalla presente definizione materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti”.

Non sono considerati articoli in plastica quelli costituiti da polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, così come gli articoli in plastica quelli costituiti principalmente da un materiale diverso dalla plastica e che nella loro composizione prevedono materiali quali vernici, inchiostri, adesivi.
Non sono  poi considerati articoli in plastica quelli costituiti da altri materiali e aventi rivestimenti in plastica con un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto.

La norma si applica quindi ai prodotti in plastica monouso, ricalcando -senza discostarsi- quanto previsto dalla Direttiva madre 2019/904, oltre che ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Il decreto prevede prodotti per cui è disposta la riduzione del consumo, e questi sono:

1) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

E al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa Uni En 13432:2002.

Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

La Commissione europea con Decisione di esecuzione 4 febbraio 2022, n. 2022/162/Ue ha rilevato che misurare la riduzione del consumo sulla base del peso del contenuto di plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato è una metodologia adeguata in quanto riflette l’impatto di tali prodotti in termini di inquinamento ambientale da dispersione di rifiuti di plastica.

Gli Stati membri calcolano la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso sulla base di uno dei parametri seguenti:

  1. il peso totale della plastica nei prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile;
  2. il numero di prodotti di plastica monouso immessi sul mercato dello Stato membro in un anno civile.

Gli Stati membri comunicano poi  i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui

le informazioni sulle misure di riduzione del consumo.

Il decreto prevede altresì prodotti per cui è vietata l’immissione sul mercato e questi sono:

1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/Cee del Consiglio o della direttiva 93/42/Cee del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/Cee o della direttiva 93/42/Cee;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  1. sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  2. sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  3. sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Non rientra nel divieto suddetto l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato Uni En 13432 o Uni En 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 % e superiori almeno al 60% (dal 1/1/2024), nei seguenti casi:

  1. ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti;
  2. qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;
  3. laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
  4. in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

Vale la pena segnalare che secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, le disposizioni di divieto di immissione in commercio della direttiva sui prodotti di plastica monouso valgono anche per i prodotti in plastica a base biologica, biodegradabile e compostabile. Quindi è del tutto italiana la previsione derogatoria per la plastica biodegradabile e compostabile.

Vi sono poi delle disposizioni che riguardano le bottiglie per bevande (con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma no le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica e le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici) ed è disposto che queste bottiglie in plastica monouso:

  1. a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale (“bottiglie in Pet”), debbano contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in Pet immesse sul mercato nazionale;
  2. a partire dal 2030, debbano contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti per cui è vietata l’immissione stessa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

Le Linee Guida UE sulla Direttiva SUP

La legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) al suo articolo 22 tratta i principi che regolano l’attuazione della Direttiva 2019/904/Ue sulla riduzione della plastica monouso (cd. SUP, Single use plastic) e delega il Governo al suo recepimento.

Tra i criteri direttivi specifici si trova quello di garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti in plastica monouso di cui all’allegato A, Direttiva 2019/904/Ue) e quindi tazze per bevande (con coperchi e tappi) e contenitori per alimenti, e promuovere la transizione verso un’economia circolare con prodotti e materiali innovativi.

Poi, il Governo deve incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili e laddove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, deve prevedere la graduale restrizione all’immissione sul mercato di bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce; consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.

Si devono inoltre adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti.

Vi è poi l’indirizzo di abrogare l’articolo 226-quater del Codice ambientale, che regola le plastiche monouso e in particolare la possibilità per i produttori di adottare su base volontaria modelli di raccolta differenziata e riciclo di stoviglie in plastica.

Per attuare la Direttiva va introdotta una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti.

Entro il 3 luglio 2021 anche l’Italia deve quindi recepire la Direttiva sulla plastica monouso.

In questa fase si inserisce la Comunicazione della Commissione Ue (2021/C 216) che propone gli orientamenti dell’Ue riguardanti l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (Ue) 2019/904.

Tra le indicazioni più significative si trova quella che riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato della direttiva: rientrano nell’ambito di applicazione della stessa se sono fatti di plastica in tutto o solo in parte, conformemente alla definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2. La direttiva non prevede alcuna soglia de minimis per il contenuto di plastica in un prodotto monouso per determinare se tale prodotto rientri o meno nella definizione di prodotto di plastica monouso; occorre pertanto effettuare una valutazione qualitativa.

Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta e cartone fabbricati esclusivamente con materiale a base di carta e cartone e senza rivestimento interno o esterno in plastica non sono, alla luce di quanto sopra, da considerare prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva.

Tuttavia, quando viene applicato un rivestimento in plastica interno o esterno sulla superficie di un materiale a base di carta, cartone o altro materiale per proteggerlo dall’acqua o dal grasso, il prodotto finito è considerato un prodotto composito, costituito da più̀ materiali di cui uno è la plastica. In questo caso si ritiene che il prodotto finito sia fatto in parte di plastica. Di conseguenza i prodotti monouso a base di carta o cartone con rivestimento in plastica interno o esterno sono in parte di plastica e rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.

Altro punto di notevole interesse riguarda i prodotti di plastica monouso disciplinati dalla direttiva sui prodotti di plastica monouso e che sono anche considerati imballaggi ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Direttiva1994/62/Ue) e che devono essere conformi ai requisiti di entrambe le direttive.

Il considerando 10 della direttiva sui prodotti di plastica monouso precisa che, in caso di conflitto tra le due direttive, prevale la direttiva sui prodotti di plastica monouso.

I contenitori di plastica monouso per alimenti e le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi) che sono imballaggi possono essere soggetti a restrizioni di mercato per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. La direttiva sui prodotti di plastica monouso integra la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda le misure di riduzione del consumo, i requisiti di progettazione dei prodotti, la marcatura e le norme sulla responsabilità estesa del produttore.

I prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi sono invece soggetti unicamente ai requisiti della direttiva sui prodotti di plastica monouso, anche se possono avere funzionalità o proprietà simili agli imballaggi.

La tabella proposta dalla Commissione Ue sintetizza quali siano i prodotti in plastica monouso che sono da considerarsi anche imballaggi.

 

Prodotti di plastica monouso considerati imballaggi

Prodotti di plastica monouso non considerati imballaggi

Contenitori per alimenti pieni; contenitori per b­evande, bottiglie per bevande e tazze per bevande, pacchetti e involucri, sacchetti di plastica in mate­riale leggero e piatti

Posate, cannucce e agitatori che non svolgono generalmente la funzione di imballaggio

Contenitori per alimenti, contenitori per bevande, bottiglie per bevande, tazze per bevande, pacchetti e involucri e piatti immessi sul mercato vuoti ma destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Recipienti, compresi i contenitori per alimenti, i contenitori per bevande e le bottiglie per bevande (compresi i relativi tappi e coperchi) (1), le tazze per bevande (e i relativi tappi e coperchi), immessi sul mercato vuoti e non destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Tappi, coperchi, cannucce, agitatori e altri tipi di componenti dell’imballaggio ed elementi accessori, qualora siano parte integrante dell’imballaggio

Prodotti non considerati imballaggi:
— Bastoncini cotonati
— Palloncini
— Assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi
— Salviette umidificate
— Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco