Plastic Tax Italia rimandata al 1° luglio 2026

Il decreto Superbonus rinvia a luglio 2026 l’entrata in vigore della plastic tax in Italia. 

La plastic tax è un’imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria; è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se la sua applicazione è  già stata più volte rimandata.

Se ne parla da tempo, ma prima o poi entrerà in vigore e sarà molto pesante per le Aziende. La sfida è quella di trovare la giusta combinazione tra le esigenze di tutela dell’ambiente e la necessità di non penalizzare l’economia del settore. Una tra le soluzioni è quella di esonerare dal pagamento della tassa le Aziende che producono plastica utilizzando materiale da riciclo, sostenibile, tracciato e certificato. Così si limita la produzione di nuovi rifiuti (di plastica), si evita l’estrazione di materia prima per la sua produzione e si avvantaggia l’economia green.
Vediamo nel dettaglio i passaggi normativi, le modalità di applicazione e l’entità del prelievo fiscale.

Istituita dalla legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 634-658l’imposta sui contenitori e imballaggi costituiti anche parzialmente da plastica con singolo impiego (monouso), i cd. MACSI”.
La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha fissato l’entrata in vigore della plastic tax al 1° luglio 2021 e introdotto alcune significative modifiche alle modalità di applicazione. Il Decreto Sostegni-bis (Dl. 25 maggio 2021, n. 73) ha prorogato nuovamente l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022. Da ultimo, il Documento programmatico per la stesura del Disegno di legge Bilancio 2022 contiene già il rinvio al 2023 della plastic tax.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, art. 1, c. 64) ha prorogato al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore della plastic tax.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (art.1 c. 44), prevede il rinvio al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic tax in Italia.

Quali sono i MACSI? Sono i prodotti con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, tutti monouso. Es. bottiglie, le buste e le vaschette per alimenti in polietilene, i contenitori in tetrapak, contenitori per detersivi, ma anche imballaggi in polistirolo espanso, i rotoli in plastica pluriball, le pellicole e film in plastica estensibili. 
Sono inclusi i “semilavorati”, es. preforme (precisazione contenuta nelle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020).

soggetti obbligati al pagamento della tassa:
– il fabbricante ovvero il venditore di MACSI (quest’ultimo, residente o meno in Italia, che ha ottenuto i MACSI per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali);
– l’acquirente (il soggetto che acquista i MACSI nell’esercizio dell’attività economica oppure il cedente se i MACSI sono acquistati dal consumatore privato)
– l’importatore da Paesi extra Ue, nonché i committenti ovvero i soggetti per i quali i MACSI sono fabbricati.

L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica e sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea. 

Non paga l’imposta la materia plastica proveniente da processi di riciclo. La norma quindi esonera dal pagamento della tassa quei soggetti (fabbricanti, venditori, acquirenti o importatori) che scelgono processi e materiali che derivano dal riciclo di altra materia. 
Secondo la legge istitutiva della Plastic tax (legge 160/2019, art. 1, commi 634 e succ.) è stabilito che:

“651. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare, entro il mese di maggio dell’anno 2020, nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650 con particolare riguardo (…) all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, (…)”.

C’è da attendersi che le certificazioni ammesse saranno prese sulla falasariga di quanto previsto dai CAM e che quindi REMADE sia tra queste. 

Non la pagano nemmeno i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri paesi UE ovvero esportati dallo stesso soggetto (e, nel caso sia stata già versata, è previsto il rimborso dell’imposta).

Ridotte dalla Legge di Bilancio 2020 le sanzioni amministrative: importo pari dal doppio al quintuplo (prima era il decuplo) dell’imposta evasa, non inferiore comunque a €250 (prima era €500); in caso di ritardo del pagamento, 30% dell’importo della tassa, non inferiore comunque a €250. Atteso il decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate

 

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