È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 aprile 2025 il Decreto Mase 7 aprile 2025 relativo a Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM Rifiuti).
Il nuovo CAM Rifiuti è in vigore dal 18 giugno 2025 e da questa data sarà abrogato il Dm 23 giugno 2022 recante la precedente disciplina in materia di affidamento del servizio rifiuti.
Gli obiettivi del Dm
I Cam affrontano i diversi aspetti ambientali associati al ciclo di vita del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento e connesse forniture, proponendo soluzioni che favoriscono la riduzione complessiva degli impatti ambientali correlati.
In particolare, fra gli obiettivi da raggiungere vi è la diffusione di beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, attraverso l’acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo.
I CAM, infatti, promuovono la realizzazione di filiere di riciclo, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani da avviare a preparazione per il riutilizzo o a riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, premiando gli offerenti che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelle indicate dal Codice ambientale.
Si intende, inoltre, favorire la diffusione di materiali riciclati, nello specifico nei contenitori e nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti, premiando l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata, dei rifiuti urbani trovando così un importante sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione.
I CAM relativi al servizio di igiene urbana sono articolati in quattro diverse schede in base alla tipologia di affidamento a cui la stazione appaltante vuole fare ricorso:
- Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- Servizio di pulizia e spazzamento;
- Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
- Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
Il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
I criteri obbligatori
Per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani la clausola contrattuale 2.1.9 prevede che la Stazione appaltante, fermo restando l’indicazione di privilegiare sistemi di raccolta dei rifiuti senza l’utilizzo di sacchetti usa e getta, può prevedere che l’affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta, conformemente ai criteri di cui al capitolo “4 — Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani”, per cui Remade è certificazione ammessa per il contenuto di riciclato.
Le clausole contrattuali obbligatorie 2.1.12 e 2.1.13 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto (e poi 3.1.7 e 3.1.8) prevedono che i prodotti detergenti utilizzati siano certificati Ecolabel Ue, o altre certificazioni equivalenti, o siano conformi al CAM sanificazione e che gli oli lubrificanti utilizzati siano conformi al CAM Veicoli. In entrambi i Decreti gli imballaggi devono avere un contenuto minimo di riciclato che può essere provato grazie alla presentazione della certificazione ReMade.
Alla clausola 2.1.14 Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta di rifiuti (esclusi cestini stradali) si rimanda, in caso di acquisizione di nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti, ai criteri del capitolo “4 — Fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, in cui è espressamente prevista la certificazione ReMade come mezzo di verifica.
I criteri premianti
Sempre con riferimento alla centralità dei materiali con contenuto di riciclato, il criterio premiante 2.2.13 Accordi con la grande distribuzione organizzata e commercio al dettaglio prevede un punteggio premiante all’offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere la GDO e i commercianti al dettaglio nella realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento del loro riciclo quali progetti di:
- Valorizzazione degli imballaggi e dei prodotti contenenti materiale riciclato;
- Utilizzo, per l’asporto dei prodotti alimentari da banco, di sacchetti di carta riciclata o fogli di carta-plastica separabili.
- Promozione e incentivazione di articoli prodotti con materie prime seconde provenienti dalla raccolta dei rifiuti.
Sempre in quest’ottica è la previsione del criterio 2.2.15 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto, in cui si attribuiscono punteggi premianti all’offerente che garantisce la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo, con indicazione del relativo impianto di trattamento, di ulteriori categorie di rifiuto non altrimenti ricomprese.
La Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani
I criteri obbligatori
Per la fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani sono previste le seguenti specifiche tecniche obbligatorie.
Al criterio 4.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari è previsto che i contenitori in plastica per la raccolta sia stradale che domiciliare, nuovi di fabbrica, siano in materiale riciclato secondo le seguenti percentuali:
- Contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni carrellati):
Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a “stampaggio a iniezione” sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato. Per i contenitori e le campane prodotte con la tecnologia “a stampaggio rotazionale” tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato.
I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.
- Contenitori domiciliari (per utenze singole e utenze aggregate):
Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a “stampaggio a iniezione” sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato. Per i contenitori prodotti con la tecnologia “a stampaggio rotazionale” tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato.
I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.
– I secchielli sotto-lavello per la raccolta della frazione organica contengono almeno il 90% in peso di materiale riciclato certificato.
– Le compostiere domestiche nuove in plastica contengono almeno l’80% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.
La certificazione ReMade è espressamente prevista fra i mezzi di prova per la verifica del criterio.
Il criterio 4.1.3. Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (“cestini stradali”) prevede che i cestini stradali se in plastica e prodotti con la tecnologia a “stampaggio a iniezione” contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso delle parti in plastica contenute nel manufatto finito. Per i cestini stradali prodotti con la tecnologia a “estrusione” tale percentuale è elevata almeno al 90%, mentre per quelli prodotti con la tecnologia a “stampaggio rotazionale” tale percentuale è ridotta al 30%. Se in legno, il legno utilizzato per la realizzazione del prodotto finito proviene da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, in percentuale variabile delle due frazioni.
La certificazione ReMade è espressamente prevista fra i mezzi di prova per la verifica del criterio, sia per la plastica che per il legno.
Per il criterio 4.1.4 Caratteristiche di borse, sacchi e sacchetti le borse in materia plastica riutilizzabili contengono almeno il 20% di materiale riciclato. I sacchi e i sacchetti in materia plastica per la raccolta dei rifiuti domestici eccettuata la frazione organica: contengono almeno il 70% di materiale riciclato, tale percentuale è elevata ad almeno il 90% per i sacchi e i sacchetti neri in plastica.
Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l’offerente presenta una certificazione che attesti il contenuto di materiale riciclato, es. certificazione ReMade con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato.
I criteri premianti
Fra i criteri premianti si trova 4.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato che assegna punteggio premiante all’offerta di contenitori stradali e domiciliari, cestini stradali e compostiere in plastica costituiti da una percentuale di materiale riciclato superiore alle percentuali minime indicate nei criteri di cui sopra. Così come il criterio 4.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato che assegna punteggio premiante all’offerente che propone sacchi e sacchetti in plastica costituita da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani per almeno il 30% della miscela.
Anche per la verifica di questi due criteri premianti, è ammessa la presentazione della certificazione ReMade per il contenuto di riciclato.