Incentivi per contenuto di riciclato certificato

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con decreto 2 aprile 2024 ha stabilito i Criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.

La certificazione REMADE permette di accedere ai contributi. Vediamo quali sono le indicazioni fondamentali e le modalità nella seguente Guida schematica.

Con la legge di bilancio 2023 era stata confermata la possibilità per le imprese di usufruire di un credito d’imposta del 36% per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Soggetti beneficiari

Spese ammissibili all'agevolazione, sono quelle sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto:

Modalità di accesso all'agevolazione e regole

[1] L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione 20 febbraio 2024,n. 12, ha istituito il codice tributo (Codice tributo “7065”, esposto nella sezione “Erario) per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati ex legge 145/2018. 

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni descritti in maniera puntuale nella tabella 1 qui sotto.

Per tutti i prodotti e gli imballaggi, per il cui acquisto è concessa l’agevolazione, è obbligatorio un contenuto minimo di materiale riciclato.

Infatti per i prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica è richiesto un contenuto di materiale riciclato minimo del 30%.

Per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta è previsto un contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 70%.

Per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio è previsto un contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 60%.

Ed infine è richiesto un contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100% per gli imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Il contenuto di riciclato deve obbligatoriamente essere attestato da una certificazione di prodotto rilasciata sulla base del bilancio di massa.

Acquistare prodotti certificati Remade si conferma quindi uno dei requisiti irrinunciabili per poter accedere al credito d’imposta.

Tipologia spesa
Requisito tecnico
Certificazione
Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'Eer 15 01 02 "Imballaggi di plastica" e 19 12 04 "Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti"
I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni:
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica Uni En Iso 14021; • una dichiarazione ambientale di prodotto (Epd) conforme alla norma Uni En 15804 (per prodotti da costruzione) o alla norma Uni En Iso 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.
b) conformità alle specifiche Uni 10667-14 "Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti" o Uni 10667-16 "Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione" o Uni 10667-17 "Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate all'impiego in processi metallurgici e siderurgici".
I prodotti devono essere corredati di rapporti di prova che attestino la conformità alla norma tecnica Uni 10667-14 o Uni 10667-16 o Uni 10667-17.
Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432 inclusi quelli in carta e cartone - quelli in legno non impregnati
Biodegradabilità e compostabilità
Gli imballaggi biodegradabili e compostabili devono possedere una certificazione che attesti la conformità alla norma Uni En 13432: 2002. Per gli imballaggi biodegradabili e compostabili in carta e cartone e legno non impregnati, la dimostrazione del requisito tecnico avviene mediante documentazione alternativa alla predetta certificazione, ivi compresa una dichiarazione del fornitore che attesti, mediante autovalutazione, che il prodotto venduto sia biodegradabile e compostabile ai sensi della norma Uni En 13432. Le certificazioni ai sensi della norma Uni En 13432: 2002 si ritengono equivalenti alle certificazioni prodotte ai sensi della En 13432: 2000.
Imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta.
Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 70%.
I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni:
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica Uni En Iso 14021;
• una dichiarazione ambientale di prodotto (Epd) conforme alla norma Uni En 15804 o alla norma Uni En Iso 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.
Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale o maggiore al 60%.
I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni:
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica Uni En Iso 14021;
• una dichiarazione ambientale di prodotto (Epd) conforme alla norma Uni En 15804 o alla norma Uni En Iso 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.
Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro
Contenuto di materiale riciclato post consumo uguale al 100%.
I prodotti devono possedere una delle seguenti certificazioni:
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata;
• una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata, dichiarato in conformità alla norma tecnica Uni En Iso 14021;
• una dichiarazione ambientale di prodotto (Epd) conforme alla norma Uni En 15804 o alla norma Uni En Iso 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata.
(1) Le certificazioni devono essere immediatamente riconducibili al prodotto per il quale si richiede l’ammissibilità della spesa (es. collegare la certificazione alla fattura di acquisto del prodotto)