Tornano gli incentivi per chi acquista prodotti riciclati
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge di bilancio 2023, entrata in vigore il 1° gennaio 2023) conferma il credito di imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
Gli incentivi riguardano anche l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432:2002.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 aveva infatti previsto un credito d’imposta del 36% per le imprese che effettuano tali acquisti, per tutte le spese sostenute e documentate.
Con successivo Decreto attuativo del Mite 14 dicembre 2021 erano state disposte le modalità per proporre le istanze per usufruire del suddetto credito di imposta.
La legge di bilancio 2023, proprio per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ex Dm 14 dicembre 2021, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2023.
Ma vi è di più: sempre al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, il legislatore rinnova anche per il 2023 e 2024 per le imprese un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
Con l’aggiunta, fra gli acquisti per cui si può ricevere l’incentivo, degli imballaggi derivati dalla raccolta differenziata del vetro; infatti nella legge 145/2018 erano ricompresi gli imballaggi derivati dalla sola raccolta differenziata di carta e alluminio, mentre il comma 686, articolo 1, legge 197/2022 allarga anche agli imballaggi derivati dalla raccolta differenziata del vetro.
Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° maggio 2023 (ossia centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in parola) saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.
Plastic tax rimandata al 1° gennaio 2024
La Legge di bilancio 2023, inoltre, proroga nuovamente l’entrata in vigore della plastic tax, fissata ora al 1° gennaio 2024. Si ricorda che la plastic tax è un’imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria; è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se la sua applicazione è già stata più volte rimandata.
L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (Macsi) è diretta ai manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i Macsi, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.
Sono invece esclusi dall’applicazione della plastic tax i Macsi che risultino compostabili in conformità alla norma Uni En 13432:2002, i dispositivi medici classificati, nonché i Macsi adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
La tassa non è dovuta per la quota di contenuto di riciclato all’interno del Macsi.
Per i Macsi, l’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell’introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell’Unione europea.
Sono obbligati al pagamento della plastic tax:
a) per i Macsi realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante
b) per i Macsi provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, il soggetto che acquista i Macsi nell’esercizio dell’attività economica ovvero il cedente qualora i Macsi siano acquistati da un consumatore privato;
c) per i Macsi provenienti da Paesi terzi, l’importatore.
L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi.
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