La filiera delle calzature prevede processi sia a monte (concia), sia in fase di lavorazione finale (assemblaggio calzature), che possono risultare significativamente impattanti per l’ambiente.
Con il Dm 17 maggio 2018 (Gu 31 maggio 2018) il Ministero dell’Ambiente ha emanato i criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori di pelle, ampliando la lunga lista di Cam in vigore e da applicarsi nelle gare indette dalla Pubblica amministrazione.
I criteri ambientali in questione sono da riferirsi sia ai pellami che a tutti gli altri materiali qualora siano presenti nelle calzature/articoli/accessori in percentuale superiore al 20% (peso/peso), fatta salva diversa indicazione per specifici requisiti tecnici.
Sono quindi premiate con un punteggio maggiore le aziende che presentano la certificazione (Remade in Italy) che attesti che le fibre tessili impiegate per la produzione di calzature e di accessori e articoli in pelle siano costituite da fibre riciclate (sia naturali che sintetiche) o da fibre sintetiche ottenute dal riciclo di materiale plastico (criterio premiante 2.4.5).
Costituisce ulteriore criterio premiante (2.4.6) l’attestazione che per la produzione delle suole delle scarpe sia utilizzato PVC riciclato (anche in questo caso può essere presentata la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione, come Remade in Italy) della conformità che attesti il contenuto di riciclato.