Prodotti da costruzione, al via il nuovo Regolamento europeo sulla commercializzazione

Prodotti da costruzione, al via il nuovo Regolamento europeo sulla commercializzazione

È stata approvata in via definitiva (e quindi si attende solo la pubblicazione in Gazzetta europea) la proposta di Regolamento che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il precedente Regolamento 305/2011.

Al via la disciplina che prevede un’etichettatura di sostenibilità ambientale, della cui portata bisognerà comunque attendere gli atti delegati che la regolamenteranno. Di certo si evince, che questa etichetta sarà fra le informazioni di cui è composto il passaporto digitale dei prodotti da costruzione.

Il regolamento mira a contribuire agli obiettivi di una transizione verde e digitale prevenendo e riducendo l’impatto dei prodotti da costruzione sull’ambiente e sulla salute e sicurezza delle persone.

Il documento stabilisce infatti le norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita e i requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione.

Per prodotto da costruzione, ai sensi dell’articolo 3, si intende qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse, fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.

Di grande interesse anche la nuova definizione di “prodotto usato“: un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere un rifiuto ex direttiva 2008/98/Ce, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che:

  • non è stato sottoposto a un processo che vada oltre le operazioni di controllo, pulizia o riparazione ai fini del recupero mediante i quali prodotti o componenti di prodotti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati per la costruzione senza altro pretrattamento; o
  • è stato sottoposto a un processo di trasformazione che va oltre le operazioni di controllo, pulizia e riparazione ai fini del recupero che, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile, è considerato non essenziale per le prestazioni del prodotto.

Per “riciclabilità”, anch’essa definizione nuova, si deve intendere la capacità di un materiale o di un prodotto di essere efficacemente ed efficientemente separato, raccolto, selezionato e aggregato in specifici flussi di rifiuti al fine di essere riciclato per ottenere materie prime secondarie, riducendo al minimo la perdita di qualità o funzionalità rispetto alla materia prima in questione.

L’articolo 11, comma 4, ai fini di una maggiore armonizzazione prevede che gli Stati membri registrino nello sportello digitale unico istituito dal regolamento Ue 2018/1724 tutte le loro normative, regolamentazioni e misure amministrative nazionali relative ai prodotti da costruzione nel loro territorio.

Ai sensi dell’articolo 15 per ciascun prodotto deve essere redatta la dichiarazione di prestazione e di conformità. La dichiarazione di prestazione e di conformità descrive la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea.

La dichiarazione di prestazione e di conformità comprende la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali predeterminate elencate all’allegato II per le caratteristiche dichiarate. La prestazione comprende l’imballaggio utilizzato o che sarà molto probabilmente utilizzato ed è calcolata usando l’ultima versione del software messo a disposizione a titolo gratuito sul sito web della Commissione.

La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al regolamento.

L’articolo 19 disciplina poi casi in cui possano essere apposte marcature diverse dalla marcatura CE, comprese quelle private; queste possono essere apposte su un prodotto solo se non indicano che la valutazione delle prestazioni del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali contemplate dalle specifiche tecniche armonizzate applicabili è dovuta avvenire in un modo diverso rispetto da quello stabilito dal regolamento. Inoltre non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE.

I marchi di qualità ecologica di tipo I ufficialmente riconosciuti (EN ISO 14024) possono essere apposti su un prodotto se soddisfano i requisiti.

L’articolo 22 prevede poi in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale che la Commissione adotti atti delegati al fine di integrare il regolamento stabilendo requisiti specifici in materia di etichettatura di sostenibilità ambientale per particolari famiglie di prodotti e categorie di prodotti.

L’articolo 75 istituisce un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione.

Il passaporto digitale del prodotto relativo a un prodotto disciplinato dal regolamento:

a) include le seguenti informazioni:

  • la dichiarazione di prestazione e di conformità;
  • le informazioni generali relative ai prodotti, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza;
  • la documentazione tecnica;
  • l’etichetta conformemente all’articolo 22, comma 9;
  • gli identificativi unici;
  • la documentazione richiesta ai sensi di altre normative dell’Unione applicabili al prodotto;
  • i supporti di dati delle parti essenziali per le quali è disponibile un passaporto digitale del prodotto;

    b) è collegato a uno o più supporti di dati;

    c) è accessibile per via elettronica tramite il supporto dati visualizzato;

    d) corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico di cui all’articolo 22, paragrafo 5;

    e) è accessibile gratuitamente a tutti gli operatori economici, i clienti, gli utilizzatori e le autorità tramite il supporto dati;

    f) offre diversi livelli di accesso al sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione;

    g) consente ai soggetti specificati nel sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione di introdurre o aggiornare le informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto;

    h) è accessibile per un periodo stabilito dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo.

L’articolo 82 prevede poi incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione.

Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione. Al fine di promuovere l’uso di prodotti da costruzione sostenibili, che contribuiscono agli obiettivi di conseguire la neutralità climatica, migliorare l’efficienza energetica e delle risorse e passare a un’economia circolare che protegga la salute pubblica e la biodiversità, proprio all’articolo 83 sono previsti gli appalti pubblici verdi, ossia quando gli appalti richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali disciplinate da specifiche tecniche armonizzate, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale.

Nello stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale la Commissione effettua una valutazione d’impatto e tiene conto almeno dei criteri seguenti:

  • il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per la famiglia di prodotti o categoria di prodotti interessata;
  • i benefici ambientali derivanti dalla diffusione di prodotti appartenenti alle due classi di prestazione più elevate;
  • la necessità di garantire una domanda sufficiente di prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale;
  • la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza che ciò comporti costi sproporzionati, e la disponibilità di tali prodotti sul mercato;
  • la situazione del mercato, a livello di Unione, della pertinente famiglia di prodotti o categoria di prodotti;
  • gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;
  • l’impatto sulle PMI e le loro necessità;
  • le esigenze normative e le diverse condizioni climatiche degli Stati membri.

L’Allegato 1 prevede che le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e smantellate o demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca la riduzione al minimo della quantità complessiva di materie prime utilizzate; la riduzione al minimo della quantità  complessiva di energia incorporata; la riduzione al minimo dei rifiuti prodotti; la riduzione al minimo dell’uso complessivo di acqua potabile e di acque grigie; la massimizzazione del riutilizzo o della riciclabilità delle opere di costruzione, in parte o interamente, e dei loro materiali dopo lo smantellamento o la demolizione e la facilità dello smantellamento.