Asserire di essere “verdi” e sostenibili è ormai un fattore di competitività e i prodotti che hanno queste caratteristiche registrano una crescita maggiore sul mercato.
Beni e servizi che sono però in realtà meno rispettosi dell’ambiente di quanto presentato attraverso asserzioni “ingannevoli” possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde.
Con il proliferare dei marchi ambientali diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili, proprio in ragione del fatto che solo talvolta i marchi ambientali sono certificati e quindi verificati da terzi.
Per cercare di ovviare a questo fenomeno l’Unione europea ha presentato diverse proposte normative, che hanno per oggetto proprio il tentativo di regolamentare le informazioni ambientali che arrivano al consumatore relative ai prodotti cd. “green”.
Il 22 marzo 2023 la Commissione europea ha presentato la proposta di Direttiva Com (2023) 166 final del Parlamento europeo e del Consiglio europeo sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Direttiva sulle asserzioni ambientali), cd. Direttiva Green Claims.
Il 12 marzo 2024 il Parlamento europeo ha approvato il testo con modifiche, e questo voto permette al nuovo Parlamento europeo (che si insedierà con le elezioni di giugno 2024) di riprendere l’iter legislativo esattamente dal testo approvato.
Da non confondere con quanto presentato a marzo 2022 dalla Commissione europea, ossia l’aggiornamento della normativa dell’Unione in materia di consumatori, per garantire che siano tutelati e responsabilizzarli affinché contribuiscano attivamente alla transizione verde.
La proposta di Direttiva del 22 marzo 2023 (cd. Direttiva Green claims) prevede infatti norme più specifiche, ed è pertanto considerata lex specialis rispetto alla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (cd. Direttiva sul Greenwashing, n. 2024/825/Ue), adottata il 28 febbraio 2024 dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.
È stato soppresso, con il voto del Parlamento europeo del 12 marzo 2024, l’articolo (articolo 8, comma 1, paragrafo 3) che prevedeva che gli Stati membri non potessero più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale, se non conformi al diritto dell’Ue. Tuttavia, nella precedente versione, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima dell’entrata in vigore della Direttiva potevano continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell’Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.
Fra le novità di marzo 2024 votate e introdotte nel testo della Proposta di Direttiva “Green Claims”, vale la pena segnalare l’introduzione dell’importanze dell’indicazione dell’esatta percentuale di materiale certificato di un prodotto; infatti il Considerando 33 è ora così formulato: “La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali e i sistemi di etichettatura dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l’apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto, compresi gli slogan, l’impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli, etichette o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l’ambiente, senza sovradimensionarlo. Se del caso, non dovrebbero essere omesse informazioni sulla quantità esatta del contenuto di materiale certificato di un prodotto, una caratteristica su cui si basano alcuni tipi di sistemi di etichettatura, soprattutto quando il contenuto minimo certificato potrebbe essere pari a zero. “
E ancora, l’articolo 2, nella sua nuova formulazione, dà al riciclaggio un rilievo maggiore, inserendolo nella definizione di “catena di valore”; infatti per “Catena del valore” si intendono tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell’attività di un professionista, compresi la rifabbricazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il fine vita.
Viene poi introdotto l’articolo 18 bis, che istituisce il Forum consultivo per le asserzioni ambientali.
Il Forum assicura una partecipazione equilibrata dei rappresentanti degli Stati membri e di tutte le pertinenti parti interessate, come i rappresentanti dell’industria, compresi i rappresentanti di microimprese e piccole e medie imprese e del settore dell’artigianato, i sindacati, i professionisti, i rivenditori al dettaglio, gli importatori, i ricercatori accademici, i gruppi per la tutela ambientale e le organizzazioni dei consumatori.
La Commissione europea consulta il forum sui seguenti aspetti:
- la definizione dei piani di lavoro ;
- l’elaborazione di atti delegati;
- l’aggiornamento delle prescrizioni per l’attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;
- la valutazione delle prescrizioni per l’attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali;
- la valutazione dell’efficacia delle prescrizioni esistenti per l’attestazione e la comunicazione delle asserzioni ambientali.