Il Regolamento del 19 dicembre 2024, n. 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 22 gennaio 2025 ed entra in vigore l’11 febbraio 2025 (con applicazione a partire dal 26 agosto 2026).
In particolare, questo regolamento, denominato anche PPWR (Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aggiorna il Regolamento 2019/1020/UE e la Direttiva 2019/904/UE.
L’obiettivo primario del Regolamento è quello di ridurre i rifiuti da imballaggio e per attuare questa politica si richiede che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riciclabili, oltre a dover contenere una percentuale minima di materiale riciclato.
L’articolo 7 del Regolamento prevede infatti che a partire dal 2030 vi sia un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica, oltre a una modulazione dei contributi finanziari per i produttori che utilizzano materiale riciclato degli imballaggi.
In particolare, la parte in plastica dell’imballaggio immesso sul mercato dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per formato di imballaggio:
- 30% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con polietilene tereftalato (PET) come componente principale;
- 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 35% per tutti gli altri tipi di imballaggi in plastica.
Ancora più ambiziosi gli obiettivi a partire dal 1° gennaio 2040. Infatti a partire da quella data la parte in plastica dell’imballaggio dovrà contenere la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti plastici post-consumo, per formato di imballaggio:
- 50% per gli imballaggi in plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica per bevande monouso;
- 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal Pet
- 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
- 65% per tutti gli altri tipi di imballaggi in plastica.
Queste percentuali vanno dimostrate nelle informazioni tecniche degli imballaggi (comma 5).
Fonte: elaborazione Conai
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, entro il 1° gennaio 2030 la Commissione deve adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio. Si ricorda che ex articolo 3, n. 39 per “rifiuti di imballaggio riciclati su scala” si intendono tutti rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II pari o superiore al 30% per il legno e al 55% per tutti gli altri materiali.
Inoltre, entro il 1° gennaio 2027, i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (cd. “Epr”) di cui all’articolo 45 del Regolamento PPWR saranno adeguati in base alla classe di prestazione di riciclabilità dell’imballaggio e anche alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell’imballaggio (articolo 7, paragrafo 7).
Per centrare gli obiettivi, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione dovrà adottare atti di esecuzione che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.
Assai rilevante, ai fine della certificazione, è poi l’articolo 12 del Regolamento PPWR che regola l’etichettatura degli imballaggi. Esso stabilisce che quando un imballaggio contenente contenuto riciclato, ai sensi dell’articolo 7, è contrassegnato con un’etichetta che fornisce informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta deve essere conforme alle specifiche stabilite nell’atto di esecuzione pertinente e deve essere basata sulla suddetta metodologia.
L’etichetta può essere accompagnata da un codice QR o da un altro tipo di supporto dati digitale apposto sull’imballaggio, contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.
Di grande importanza è anche l’articolo 63, che regola gli appalti pubblici verdi in relazione all’acquisto di imballaggi.
Per incoraggiare la domanda e l’offerta di imballaggi ecocompatibili, la Commissione adotterà, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specifichino i requisiti minimi obbligatori per gli appalti pubblici nei casi in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentino oltre il 30% del valore stimato del contratto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi coperti dal contratto.
I requisiti minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi si basano sulle disposizioni stabilite negli articoli da 5 a 11, compresi i requisiti obbligatori sul contenuto riciclato delineati nell’articolo 7 del regolamento pertinente.
Pertanto, la certificazione del contenuto riciclato svolgerà un ruolo sempre più centrale, in particolare per gli imballaggi in plastica ma anche per altri materiali.
Per ogni informazione sulla certificazione ReMade info@remade.it