Sono in vigore dal 21 dicembre 2024 i nuovi e attesissimi criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha adottato infatti, con Decreto 5 agosto 2024, i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (cd. CAM Strade).
I criteri ambientali minimi sono da ritenersi di applicazione obbligatoria per le Pubbliche amministrazioni, ex articolo 57, comma 2, Dlgs. 36/2023, ed in particolare il campo di applicazione degli stessi è esteso a tutti i lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade, oltre ai servizi di progettazione per la costruzione di opere di ingegneria civile.
L’approccio sistemico di adozione di questi nuovi CAM richiede una particolare attenzione, da parte delle stazioni appaltanti, sulle informazioni fornite dagli operatori (ossia le imprese di costruzione, i fornitori di materiali e le società di engineering) su tutti gli aspetti non finanziari o ESG. Infatti, la recente approvazione del testo della Direttiva CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), che introduce l’obbligo di Due Diligence sociale e ambientale sui fornitori e degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS cogenti, richiede alle organizzazioni di considerare anche il livello di esposizione ai rischi ESG lungo le loro filiere di fornitura.
L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto del CAM Strade ha come obiettivo quello di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con una valutazione complessiva della filiera di fornitura.
Al punto 2.1.2 fra le clausole contrattuali (obbligatorie) per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali si trovano le disposizioni sul capitolato speciale d’appalto. Il documento riporta i requisiti dei prodotti da costruzione che l’appaltatore dovrà fornire alla direzione lavori.
In particolare, ove venga richiesto un determinato quantitativo minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, si intende un contenuto di, alternativamente o cumulativamente, materie recuperate, riciclate o sottoprodotti, di almeno il x% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Di conseguenza, la percentuale minima richiesta può essere raggiunta con l’apporto delle tre frazioni citate, ove non diversamente prescritto nello specifico criterio, ossia materia recuperata, riciclata, sottoprodotti.
Per quanto riguarda le certificazioni del valore percentuale richiesto, il requisito è dimostrato tramite una dichiarazione ambientale di Prodotto (Epd); tramite la certificazione di prodotto “REMADE®” o “ReMade in Italy®”; tramite certificazione di prodotto per il rilascio del marchio “Plastica seconda vita”; VinylPlus Product Label; una certificazione di prodotto basata sul bilancio di massa emessa da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA; una certificazione di prodotto, rilasciata, da un organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88; la certificazione Made green in Italy (MGI).
Nella Relazione CAM, la cui predisposizione è obbligatoria da parte del progettista aggiudicatario, vengono inseriti i requisiti dei materiali richiesti e i mezzi di prova necessari.
Al criterio 2.3 sono elencate le specifiche tecniche obbligatorie per i prodotti da costruzione, e per la prova sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti (vedi supra).
Per tutti quanti i criteri ambientali che si vanno ad elencare, la certificazione ReMade è una delle certificazioni presentabili quale mezzo di prova ufficiale.
Il progetto di nuova costruzione di strade prevede l’impiego di prodotti da costruzione con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti. Nel caso di interventi su strade esistenti, la materia recuperata proviene, per quanto possibile dallo stesso corpo stradale oggetto di intervento.
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materia recuperata riciclata, o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto.
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto.
Per gli usi strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato, intendendo le percentuali indicate come somma delle tre frazioni: – acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%. – acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; – acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Per gli usi non strutturali, sono utilizzati prodotti in acciaio con un contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti come di seguito specificato: – acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%; – acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%; – acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Le tubazioni in gres ceramico usate per reti di fognatura, sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 30% sul peso del prodotto.
Le tubazioni in materiale plastico sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, di almeno il 20% sul peso del prodotto.
Le barriere antirumore sono prodotte con un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti.
Per i prodotti di legno o a base legno e per la verifica del contenuto di riciclato ivi contenuto, oltre alla certificazione FSC riciclato e misto e Riciclato PEFC, è ammissibile la certificazione ReMade. Nel criterio 2.3.5 vi è infatti, così come per gli altri prodotti da costruzione, il rimando alle certificazioni di cui al criterio 2.1.2 sul capitolato speciale di appalto.
Il CAM Strade si articola poi in una seconda parte che concerne i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.
Si specifica al criterio 3.1.6.2 che i grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata per i veicoli utilizzati durante i lavori debbano essere certificati Remade, per la certificazione del contenuto di olio rigenerato.
Cosi come è valida la certificazione Remade per la prova del contenuto di riciclato degli imballaggi in plastica degli oli, quando è inserito come criterio premiante da parte della Stazione appaltante.