Nell’ambito delle soluzioni delle controversie ex articolo 211, Dlgs. 50/2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha deliberato (20 settembre 2022, n. 435) su una procedura di fornitura annuale di toner e cartucce ricondizionati e sull’obbligo per la stazione appaltante di verificare i requisiti dei CAM, ed in particolare il possesso di certificazioni.
Ai sensi dell’articolo 211, Dlgs. 50/2016 l’ANAC esprime parere di precontenzioso su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Il parere obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito; è quindi vincolante anche se impugnabile davanti agli organi della giustizia amministrativa.
Il Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 20 settembre 2022 con delibera n. 435 ha stabilito che spetta alla Stazione appaltante, secondo quanto indicato nella lex specialis, verificare che i prodotti offerti dal concorrente aggiudicatario siano comunque conformi e coerenti con le specifiche tecniche previste dai criteri ambientali minimi.
L’ANAC ricorda che la disposizione contenuta all’articolo 34, Dlgs. 59/2016 prevede, per un verso, l’obbligatorietà del rispetto degli standard fissati dai Criteri ambientali minimi, mentre per altro verso consente alle Amministrazioni di prevedere anche parametri più stringenti. L’art. 34 del Codice risponde all’esigenza di garantire lo sviluppo sostenibile anche attraverso un uso dei contratti orientato all’eco-efficienza.
Nel caso in parola, relativo alla fornitura annuale di toner e cartucce ricondizionati, viene rilevato che, riguardo alle forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e per l’affidamento del servizio integrato di raccolta di cartucce esauste, preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste e rigenerate, è in vigore il Dm 17 ottobre 2019 con il quale sono state fornite tutta una serie di indicazioni come ad esempio le specifiche tecniche dei prodotti ovvero la quota minima di cartucce rigenerate e il possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica Uni En Iso 14024.
L’indicazione della quota minima di cartucce rigenerate, così come il possesso di etichette ambientali, sono requisiti dei quali le Stazioni appaltanti interessate devono necessariamente tener conto nella definizione dei relativi atti di gara per consentirne poi la verifica della rispondenza ai suddetti criteri.
Spetta quindi poi alla Stazione appaltante, in fase di esecuzione, verificare in capo all’aggiudicatario la rispondenza dei criteri ambientali minimi.
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