Confermata la centralità delle certificazioni nel Correttivo al Codice appalti

Con il Dlgs 31 dicembre 2024, n. 209 sono state disposte integrazioni al Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs 36/2023.

Di particolare interesse le norme che premiano le certificazioni e che confermano una premialità in termini di riduzione delle garanzie da presentare, per le sole aziende certificate (fra le poche certificazione ammesse risulta sempre Remade).

La partecipazione ad una gara,  secondo il  Codice appalti, richiede che l’offerta sia corredata da una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) pari al 2% del valore della gara (articolo 106, comma 8). Un impegno che può risultare altamente oneroso per gli operatori, anche perché tale importo può essere, a discrezione della Stazione appaltante, aumentato fino al 4% del valore indicato nel bando o nell’invito (art. 106 Garanzie per la partecipazione alla procedura).

Tuttavia, tale importo è ridotto in alcuni casi tra i quali rientra il possesso da parte dell’offerente di una certificazione ambientale. L’elenco delle certificazioni è riportato nell’Allegato II.13 (Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia).

Il possesso della certificazione Remade è titolo abilitativo per la riduzione del 20% dell’importo della garanzia necessaria per partecipare alla gara (il 20% è cumulabile con le altre riduzioni previste dallo stesso articolo 106). Proprio ai sensi del nuovo Dlgs 209/2024 è stato specificato che la riduzione dell’importo  fino ad un massimo del 20% “è cumulabile con le riduzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo”(articolo 106, comma 8).

Ciò significa che una micro, piccola o media impresa (riduzione dell’importo della garanzia pari al 50%), certificata ad esempio Remade (riduzione sino al 20%), può avere una riduzione pari al 70%, e se è anche certificata  Iso 9000 (riduzione del 30%), può arrivare sin quasi a non dover presentare alcuna garanzia provvisoria.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo in parola, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.