Il nuovo Regolamento sull’ecodesign incentiva le prescrizioni sul contenuto di riciclato nei prodotti sostenibili.
È vigente, dal 18 luglio 2024, il nuovissimo Regolamento 13 giugno 2024 n. 1781/2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili.
Il Regolamento si applica a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato (il cd. prodotto) eccetto gli alimenti, i mangimi, i medicinali, le piante, gli animali (vivi) e i veicoli.
Gli obiettivi del Regolamento consistono nel migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e ridurre la loro impronta ambientale complessiva nel ciclo di vita e nel garantire la libera circolazione nel mercato interno dei prodotti per i quali sono stabiliti requisiti di sostenibilità.
Per raggiungere questi obiettivi il Regolamento prevede l’adozione di atti delegati contenenti prescrizioni concernenti la durabilità, la riutilizzabilità, la possibilità di miglioramento e la riparabilità dei prodotti, la presenza di sostanze che destano preoccupazione nei prodotti, l’efficienza dei prodotti sotto il profilo energetico e delle risorse, il contenuto di riciclato nei prodotti, la rifabbricazione e il riciclaggio di elevata qualità dei prodotti, nonché la riduzione delle impronte di carbonio e ambientale dei prodotti.
Il nuovo testo normativo prevede anche la creazione di un passaporto digitale del prodotto, la definizione di criteri obbligatori in materia di appalti pubblici verdi e l’istituzione di un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti (articolo 25).
Per “progettazione ecocompatibile” si intende l’integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono lungo l’intera catena del valore del prodotto. Si ha quindi progettazione ecocompatibile se, nel prodotto, vengono migliorati la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità (…) e il contenuto di riciclato.
Gli obblighi di informazione relativi alla progettazione ecocompatibile dei prodotti indicano il modo in cui le informazioni prescritte devono essere rese disponibili. Se è disponibile un passaporto digitale di prodotto, le informazioni prescritte sono fornite nello stesso e, se necessario, anche sotto una o più delle seguenti forme: sul prodotto stesso; sull’imballaggio del prodotto; su un’etichetta; nel manuale utente o in altra documentazione che accompagna il prodotto; su un sito web o un’applicazione ad accesso gratuito.
Alla Commissione è conferito, ai sensi dell’articolo 11, il potere di adottare atti delegati al fine di integrare i requisiti che i prestatori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, un sistema di certificazione per verificare la conformità a tali requisiti e stabilendo i requisiti che tali prestatori di servizi devono rispettare quando forniscono servizi di passaporto digitale di prodotto.
Ancora, il testo si focalizza sull’importanza degli appalti verdi. Infatti, gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del Pil dell’Unione. Per contribuire all’obiettivo della neutralità climatica, del miglioramento dell’efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e della transizione verso un’economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, garantendo che vi sia una domanda sufficiente di prodotti più ecosostenibili, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero allineare i loro appalti ai requisiti specifici in materia di appalti pubblici verdi.
Nei considerando iniziali del Regolamento si sottolinea come la Commissione potrà inoltre stabilire criteri di aggiudicazione minimi obbligatori, tra cui l’assegnazione di una ponderazione specifica, compresa tra il 15 % e il 30 %, a criteri al fine di garantire che possano influenzare in modo significativo la scelta dei prodotti a favore di quelli più ecosostenibili. Di conseguenza, ad esempio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori avranno l’obbligo di attribuire al contenuto riciclato dei prodotti in questione una ponderazione minima compresa tra il 20% e il 30%.
E di fatti nell’articolo 65 del Regolamento si ritrova proprio la previsione secondo cui le amministrazioni pubbliche aggiudicano appalti pubblici conformi alle prescrizioni minime che sono fissate al fine di incentivare l’offerta e la domanda di prodotti ecosostenibili.