Il Dm. Ambiente 7 febbraio 2023, che abroga e sostituisce dal 20 luglio 2023 il Dm. 5 febbraio 2015, regola i Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.
Tra i “prodotti per l’arredo urbano” e gli “arredi per esterni” sono da annoverare gli elementi e i complementi di arredo per parchi gioco, per parchi, giardini pubblici o ad uso pubblico; per stadi, marciapiedi, piazze; le banchine di sosta per fermate di autobus e di metropolitane.
Sono, quindi, inclusi le panchine, i tavoli, le sedute, i sedili, le panche, le attrezzature per il gioco, le strutture ludiche, le fioriere, le rastrelliere porta biciclette, le pavimentazioni antitrauma, le transenne, gli steccati, le staccionate, i bagni chimici, gli accessori per le piste ciclabili, la segnaletica verticale per le aree verdi, i dissuasori di sosta, i rallentatori di traffico, la segnaletica su strade, la segnaletica in spazi pubblici (come ad es. i parchi gioco, le aree verdi, gli spazi ricreativi), gli articoli per aree cani, percorsi salute e allenamenti sportivi, le bacheche, le pensiline, le tettorie per banchine, i pali, le stecche, i pontili; le pavimentazioni, le superfici e i substrati dei campi sportivi e da gioco.
Per la fornitura e posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e arredi per esterni valgono le seguenti specifiche tecniche, che si ricorda essere obbligatorie ex Dlgs 50/2016 (sostituito dal vigente Dlgs 36/2023) e che vanno quindi inserite nella documentazione di gara da parte della Stazione appaltante.
· Al punto 5.1.2 troviamo le specifiche per i Prodotti ricondizionati e prodotti preparati per il riutilizzo.La fornitura di prodotti, fatto salvo le pavimentazioni antitrauma, può essere costituita da prodotti di prima immissione in commercio, da prodotti ricondizionati e/o da prodotti preparati per il riutilizzo.Laddove i prodotti siano oggetto di un’operazione di preparazione per il riutilizzo vale come prova la certificazione di REMADE in Italy.
· Per i Prodotti di legno o composti anche da legno, il legno e le fibre in legno utilizzati per la realizzazione del prodotto finito provengono da foreste gestite in maniera sostenibile o sono riciclati, o sono costituiti da una percentuale variabile delle due frazioni.
Per la prova del legno riciclato, vale la certificazione REMADE in Italy con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta, che riporta il Codice del prodotto offerto.
· I Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro, di cui alla specifica tecnica 5.1.5 devono avere hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%.
I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso.
Per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato si può presentare la certificazione REMADE in Italy, o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio.
· Al punto 5.1.6 sono regolamentati i Prodotti e componenti in gomma, prodotti in miscele plastica-gomma, pavimentazioni contenenti gomma che devono avere rispettivamente un contenuto minimo di riciclato pari al 10% (prodotti in gomma), al 30% (superfici sportive contenenti agglomerato di gomma) e al 50% (prodotti e superfici in agglomerati di gomma).
Per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato la certificazione REMADE in Italy attesta, la percentuale di materiale riciclato.
· Le superfici di campi sportivi e di aree in spazi ricreativi realizzate con conglomerati bituminosi o con conglomerati legati tramite resina hanno un contenuto di riciclato pari almeno al 60%.
Il materiale riciclato presente nel prodotto può essere a titolo esemplificativo: polverino derivante da pneumatico fuori uso; plastica derivante dalla raccolta differenziata; il medesimo fresato d’asfalto derivante da pavimentazioni demolite o rimosso da superfici pavimentate; la frazione organica stabilizzata quale parte dei rifiuti organici.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato viene fornita anche tramite la certificazione REMADE in Italy.
· Le pavimentazioni di calcestruzzo confezionato in cantiere e i prodotti prefabbricati in calcestruzzo hanno un contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato, ovvero o di sottoprodotto, almeno pari al 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, recuperato o di sottoprodotto avviene tramite la certificazione REMADE in Italy o equivalente, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato e/o, recuperato e/o di sottoprodotto prevista nel criterio.
· Anche per i Prodotti in ceramica (gres porcellanato), la certificazione Remade in Italy può attestare la percentuale di riciclato che, ai sensi delle specifiche tecniche, deve essere per il contenuto di materiale riciclato ovvero recuperato, ovvero di sottoprodotto di almeno il 30% in peso.
Tale materiale può essere costituito da materiale riciclato frantumato e/o polverizzato derivante dal recupero degli scarti della lavorazione delle piastrelle, da materiale esterno al proprio ciclo produttivo e sostitutivo, almeno in quota parte, delle materie prime tradizionali.
· Per i Prodotti in acciaio (5.1.10) il contenuto minimo di materiale recuperato, ovvero riciclato, ovvero di sottoprodotto, inteso come somma delle tre frazioni, deve essere almeno pari a quanto di seguito indicato:
· acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 65%;
· acciaio da forno elettrico legato, contenuto minimo pari al 60%;
· acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.
Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
La dimostrazione del contenuto di materiale riciclato, ovvero recuperato ovvero di sottoprodotto avviene tramite il mezzo di prova della certificazione REMADE in Italy.
Fra le clausole contrattuali obbligatorie vengono definiti i requisiti dell’imballaggio.
I prodotti sono consegnati all’interno di imballaggi primari e secondari riutilizzati o riutilizzabili, riciclabili e, ove tecnicamente possibile, realizzati con materiali riciclati. Gli imballaggi sono realizzati in modo tale da ridurre il volume del carico imballato trasportato.
Ogni imballaggio utilizzato pertanto deve soddisfare i seguenti requisiti:
- è facilmente separabile in parti costituite da un solo materiale (es. legno cartone, carta, plastica ecc.);
- è riciclabile in conformità alla norma tecnica Uni En 13430-2005.
Inoltre se è di plastica (ad eccezione del polistirene espanso) è costituito per almeno il 30% in peso da materiale riciclato.
Per il contenuto di riciclato, relativamente agli imballaggi in plastica, la dimostrazione di conformità al relativo criterio è fornita per mezzo della certificazione REMADE in Italy.
Fra i criteri premianti, punti tecnici vengono assegnano nel caso di un maggior numero di prodotti preparati per il riutilizzo, con caratteristiche estetico-funzionali equivalenti ai prodotti di prima immissione in commercio, offerti rispetto al totale della fornitura.
Laddove il prodotto sia oggetto di un’operazione di preparazione per il riutilizzo anche per la prova del soddisfacimento del criterio premiante si può allegare la certificazione REMADE in Italy.
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