Il Regolamento della Commissione Ue 2022/1616 del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è entrato in vigore il 10 ottobre 2022.
Il nuovo Regolamento abroga il precedente Regolamento Ce 282/2008 e integra quanto già previsto dal Regolamento Ce 1935/2004 in materia di materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti.
La ratio sottesa alla stesura del Regolamento risiede nella necessità di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e questo è il presupposto essenziale per garantire un aumento del contenuto di riciclato negli imballaggi alimentari e in altri materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Tuttavia i rifiuti prodotti da materiali e oggetti di materia plastica, anche quando provengono dall’uso alimentare, possono contenere contaminanti accidentali derivanti da tale uso che potrebbero compromettere la sicurezza e la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata sono attualmente immessi sul mercato in base alle norme nazionali. È quindi opportuno stabilire disposizioni in grado di garantire che la transizione al presente regolamento sia agevole e non perturbi l’attuale mercato dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata.
In particolare dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato, richiedere l’autorizzazione di processi di riciclaggio esistenti soggetti ad autorizzazione individuale conformemente al presente regolamento e continuare ad immettere sul mercato materia plastica riciclata e materiali e oggetti di materia plastica riciclata prodotti attraverso tali processi fino alla conclusione della procedura di autorizzazione.
Si segnala che il regolamento prevede la decontaminazione della materia plastica per mezzo di una tecnologia di riciclaggio idonea e include nel suo ambito di applicazione l’uso di tecnologie di riciclaggio chimico.
Il regolamento in esame fornisce la definizione di “materia plastica riciclata” che è la materia plastica risultante dal processo di decontaminazione di un processo di riciclaggio e la materia plastica risultante dalle successive operazioni del processo di post-lavorazione e che non è ancora trasformata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata. Per “materiali e oggetti di materia plastica riciclata” si intendono i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel loro stato finito e che sono costituiti interamente o parzialmente da materia plastica riciclata.
Tra le tecnologie di riciclaggio idonee ai fini del Regolamento in esame si hanno quelle tecnologie considerate idonee se si dimostra in grado di riciclare i rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi al regolamento Ce 1935/2004 e sicuri da un punto di vista microbiologico.
Le tecnologie di riciclaggio si distinguono in base alle seguenti proprietà:
- il tipo, il modo di raccolta e l'origine del materiale input;
- la combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica e chimica utilizzati per decontaminare tale materiale input;
- il tipo e l'uso previsto dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata;
- la necessità o meno di procedere alla valutazione e all'autorizzazione di processi di riciclaggio che applicano tale tecnologia e i relativi criteri.
Elenco delle tecnologie di riciclaggio idonee
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Numero della tecnologia di riciclaggio | Nome della tecnologia | Tipo di polimero | Breve descrizione della tecnologia di riciclaggio | Specifica dell’input di materia plastica | Specifica dell’output | Soggetto ad autorizzazione dei singoli processi |
1 | Riciclaggio meccanico del PET post-consumo | PET | Riciclaggio meccanico | Solo PCW di PET contenente al massimo il 5 % di materiali e articoli che sono stati utilizzati a contatto con materiali o sostanze non alimentari | PET decontaminato, materiali e oggetti finali da non utilizzare nei forni a microonde e nei forni convenzionali; ulteriori specifiche possono applicarsi all’output dei singoli processi | Sì |
2 | Riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata | Tutti i polimeri fabbricati come materiali primari conformemente al regolamento (UE) n. 10/2011 | Pulizia di base e decontaminazione microbiologica durante il rimodellamento | Materiali e oggetti di materia plastica non contaminati chimicamente, prodotti a partire da un unico polimero o da polimeri compatibili, che sono stati utilizzati o erano destinati a essere utilizzati nelle stesse condizioni d’impiego e ottenuti esclusivamente mediante un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata, ad esclusione della raccolta presso i consumatori | Materiali e oggetti rimodellati destinati a essere utilizzati per lo stesso scopo e nelle stesse condizioni d’impiego dei materiali e degli oggetti che circolano nello schema di riciclaggio da cui è stato ottenuto l’input di materia plastica | No |
I contenitori di materia plastica riciclata consegnati ai trasformatori sono contrassegnati da etichette. L’etichetta riporta il simbolo definito dal regolamento Ce 1935/2004, seguito:
a) dal simbolo RIN e dal numero di registro dell’impianto di decontaminazione in cui è stata fabbricata la materia plastica riciclata;
b) dal simbolo BATCH n seguito dal numero di lotto;
c) dalla percentuale in peso del contenuto di riciclato;
d) dalla percentuale massima in peso del contenuto di riciclato che i materiali e gli oggetti finali di materia plastica riciclata contenenti la materia plastica riciclata possono contenere, se questa è inferiore al 100 %;
e) se la dichiarazione fornisce istruzioni supplementari, il simbolo definito nella norma ISO 7000 con il numero di riferimento 1641.
Le etichette devono essere sempre chiaramente leggibili, si trovano in un luogo visibile e sono saldamente apposte.
Si segnala che l’articolo 24 del Regolamento in esame prevede l’istituzione del Registro dell’Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio e degli schemi di riciclaggio.
Il registro pubblico contiene i nomi delle nuove tecnologie di riciclaggio, i nomi degli sviluppatori e i nomi dei processi di riciclaggio autorizzati. Di fatto quindi vi è stata una spinta verso l’ufficializzazione del processo di riciclaggio degli imballaggi e ci si chiede il Regolamento in esame come coesisterà con la proposta di Regolamento sulla gestione degli imballaggi che sembra togliere respiro al riciclo in favore del riutilizzo.