Il Dl 31 maggio 2021, n. 77 (cd. “Dl. Semplificazioni”) dedica un intero titolo alle modifiche in materia di appalti pubblici. In particolare, all’articolo 47 si delinea l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne.
Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione sia per i settori ordinari che per i settori speciali, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR (articolo 48).
Per quanto concerne la soglia del subappalto, sino al 31 ottobre 2021 non può superare il 50% dell’importo complessivo del contratto, mentre dal 1° novembre 2021 viene eliminato qualunque limite (è infatti abrogato il comma 5, articolo 105, Dlgs. 50/2016 che imponeva il divieto di subappaltare oltre il 30% del valore delle opere).
L’articolo 51 del Dl. Semplificazioni prevede poi l‘affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. E in questi casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.