Il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 all’articolo 21 dà piena e diretta esecuzione alla Decisione Ue (Euratom) 2020/2053 del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie della Ue.
Via libera quindi dell’Italia alla Plastic tax europea. Ai sensi dell’articolo 2, Decisione 2020/2053/Ue, si applica un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro.
L’aliquota di prelievo è pari a 0,80 euro per chilogrammo. Il peso su cui applicare l’aliquota è calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di plastica prodotti in un anno in uno Stato e il peso dei rifiuti di plastica riciclati prodotti nel medesimo arco temporale.
Alcuni Stati membri hanno diritto a riduzioni forfettarie annue, espresse a prezzi correnti, da applicare al loro rispettivo contributo: per l’Italia questa cifra ammonta a 184,0480 milioni di euro.
Per “plastica”, ai sensi della presente Decisione, si intende un polimero ex articolo 3, Regolamento 1907/2006/Ce, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze.
L’articolo 12 della Decisione 2020/2053/Ue stabilisce che gli Stati membri notificano l’adozione della stessa, la cui entrata in vigore è fissata il primo giorno del primo mese dopo la notifica stessa.
Differente è la Plastic tax italiana. Infatti questa è un’imposta che grava sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi), quindi si applica a ciascun bene prodotto che rientri nella categoria; cosa ben diversa dalla plastic tax europea che colpisce i rifiuti di plastica non riciclati. Il Legislatore italiano ha mirato a monte, mentre in sede europea si è deciso di riscuotere a valle.
La Plastic tax italiana, ossia l’imposta sulla plastica monouso (l’aliquota è pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei Macsi), è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se la sua applicazione è stata più volte rimandata. Da ultimo, l’articolo 1, comma 1085, legge 30 dicembre 2020, n. 78 ne ha rinviato l’applicazione al 1° luglio 2021.
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