Il DM. 29 gennaio 2021 ha introdotto nel sistema italiano i Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile e ad uso sanitario e quelli relativi alle forniture di prodotti detergenti per le pulizie ordinarie, periodiche e straordinarie, dei prodotti detergenti ed in carta tessuto per l’igiene personale.
I CAM dedicati ai servizi ed ai prodotti per la pulizia mirano innanzitutto alla riduzione delle sostanze pericolose. Per raggiungere tale obiettivo, impongono l’acquisto e l’uso di detergenti con formulazioni migliori sotto il profilo ambientale e della tutela della salute e, prescrivendo l’impiego di elementi tessili in microfibra, l’uso di sistemi di dosaggio e di diluizione tali da evitare che dosaggi e diluizioni siano effettuate in maniera arbitraria dagli operatori, consentono di razionalizzare il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti.
La clausola contrattuale (obbligatoria) dei Prodotti ausiliari per l’igiene (punto 3) prevede che se per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l’uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio (PEFC) o equivalenti, o dell’etichetta ReMade in Italy (con assegnazione della classe A o della classe A+).
Inoltre, per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in plastica (almeno il 50%), i prodotti che l’offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quale ReMade in Italy.
Per quanto concerne i criteri premianti (“Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto”): sono assegnati punteggi premianti agli offerenti che si impegnano all’uso di detergenti con imballaggi in plastica riciclata. La dimostrazione del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari va resa attraverso una certificazione ad hoc quale ReMade in Italy.
Sono inoltre previsti Criteri ambientali minimi dei prodotti in tessuto carta per l’igiene personale, che devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o equivalenti oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della (PEFC® Recycled, Riciclato PEFC®, certificato PEFC®) o dell’etichetta ReMade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+.
Oggetto del decreto sono altresì i servizi di pulizia da rendere presso le strutture sanitarie (ospedali, case della salute, ambulatori…).
Negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono più esposti al rischio di contrarre infezioni per: aumentata suscettibilità da depressione del sistema immunitario, per maggiore vulnerabilità a seguito, ad esempio di procedure invasive, per sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad altre attività.
Anche per il servizio di pulizia negli edifici ad uso sanitario si applica la clausola contrattuale del contenuto minimo di riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori e il criterio premiante del contenuto di plastica riciclata negli imballaggi primari. Si ricorda che il presente decreto (Gu 19 febbraio 2021, n. 42) entra in vigore decorsi 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia il 19 giugno 2021.