Legge Bilancio 2018 e decreto “Sbocca Cantieri” hanno modificato il Codice Appalti.
Vediamo quali sono nel dettaglio gli impatti per il GPP.
Legge Bilancio 2019, innalzate le soglie dell’affidamento diretto
Fino al 31 dicembre 2019, per l’affidamento di lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 le Stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici.
Per l’affidamento di lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 le Stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici.
Le misure derogatorie dell’art. 36, c. 2 Codice Appalti sono previste “Nelle more di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici” e interessano, nell’ambito delle procedure interessate dall’applicazione dei CAM, quelle di Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (cd. CAM Edifici).
Tra i CAM in corso di definizione, rientreranno nella misura prevista anche quelli previsti per i “Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade” (cd. CAM Strade).
Si rammenta che l’obbligo del GPP (articolo 34 Codice Appalti) si applica “per gli affidamenti di qualunque importo” e che pertanto l’innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti non incide su tale obbligo.
“Sblocca Cantieri”: ampliamento del “criterio del minor prezzo”
Il decreto legge 32/2019 (cd. “Sblocca cantieri”),convertito in legge 55/2019, introduce la piena discrezionalità per le Stazioni appaltanti nella scelta del criterio di aggiudicazione.
Viene infatti aggiunto all’articolo 36, dedicato ai contratti sotto soglia, il comma 9-bis: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa“.
Per i contratti sotto soglia (che, come noto, rappresentano la maggioranza delle procedure) il criterio del “minor prezzo” diventa così un’alternativa sempre percorribile (con piena discrezionalità delle Stazioni appaltanti) al posto dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Di contro, per quanto attiene agli appalti sopra soglia, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa resta l’unico criterio di aggiudicazione a disposizione della Stazione appaltante.
Facendo tuttavia presente che anche per i contratti sotto soglia comunitaria si applicano i CAM (per il disposto “incrociato” degli articoli 34 e 36, Codice Appalti), la modifica normativa appena descritta si ripercuote sull’applicazione dei criteri premianti presenti nei CAM, la cui funzione è quella di avvantaggiare le offerte sulla base di aspetti qualitativi migliorativi rispetto ai criteri di base (sempre obbligatori).
Si rammenta infatti che ai sensi del citato articolo 34, “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6“.
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